La Banca deve fornire tutta la documentazione nel rispetto del contratto di mandato. Tribunale di Roma, Ordinanza del 19 Novembre 2018.

La Banca deve fornire tutta la documentazione nel rispetto del contratto di mandato. Tribunale di Roma, Ordinanza del 19 Novembre 2018.

Con l’ordinanza in commento viene puntualmente evidenziata la fondamentale distinzione sussistente tra l’ordine di esibizione documentale previsto ex art. 119 TUB e l’obbligo di rendicontazione gravante sul mandatario ai sensi del contratto di mandato, artt. 1703 ss.; differenza sinora non adeguatamente valorizzata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

PREMESSA

Alla luce dell’incertezza del dato normativo di cui all’art. 119 TUB, il correntista, al fine del corretto esperimento di un’azione di rideterminazione del saldo relativamente a vari rapporti intrattenuti con l’istituto di credito convenuto, formulava richiesta ex art. 119 Tub, (confluita nelle more del giudizio in un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) nonché un‘azione di rendiconto, affinché la banca, in qualità di mandataria, rendesse il conto dettagliato dell’intero rapporto intercorrente tra le parti.

IN DIRITTO

  • Richiesta di documentazione ex 119 T.U.B.

Il tema della richiesta di documentazione nei rapporti tra banca e cliente, con le relative conseguenze in termini probatori, rappresenta uno degli argomenti più discussi nell’ambito del contenzioso bancario.

L’incertezza applicativa trova preliminarmente origine nell’indeterminatezza del dato normativo del Testo Unico Bancario che, al comma 4 dell’art. 119, prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo […] hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. A fronte dell’orientamento che sostiene che la norma sia da interpretare nel senso che il termine di dieci anni (termine entro cui è possibile effettuare la richiesta di documentazione) decorra dalla data di chiusura del conto e che la richiesta di esibizione riguardi la documentazione relativa a tutto l’arco temporale in cui il correntista ha intrattenuto il rapporto presso l’istituto di credito, si inserisce la contrapposta lettura del dato normativo – proveniente dal mondo bancario – secondo cui il comma 4, art. 119 TUB, debba interpretarsi nel senso di riconoscere al cliente il diritto alla consegna della documentazione relativa gli ultimi dieci anni (dalla richiesta).

Tale ultima interpretazione, tuttavia, si scontra con la intrinseca natura dei contratti bancari ai quali viene oramai tradizionalmente attribuita la natura di rapporti giuridici unitari, ed il cui termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre dalla «conclusione del rapporto di apertura di credito in conto corrente». Ora, se la conclusione del rapporto dev’essere individuata nell’operazione di chiusura del rapporto bancario – che sostanzialmente si concretizza nel pagamento del saldo residuo da parte del soggetto debitore – non si vede come possa procedersi alla rideterminazione di quel saldo, a fortiori ove dalla documentazione a disposizione emerga l’applicazione di interessi anatocistici e/o di commissioni non pattuite, senza la materiale disposizione di tutta la documentazione inerente allo svolgimento del rapporto bancario, dall’origine sino alla sua definizione.

Invero, sulla necessità di conservare – e quindi trasmettere – tutta la documentazione relativa al rapporto, e non solo quella relativa agli ultimi dieci anni, è sufficiente richiamare pacifica giurisprudenza secondo cui “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto. Quest’ultima non può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui si controverta dell’addebito di interessi anatocistici non dovuti”. Nondimeno, è altresì pacifico che, ove sia la Banca ad agire in via ingiuntiva paventando un credito, la stessa sia tenuta a fornire la prova del credito, ex art. 2697 c.c., mediante la ricostruzione dell’intero rapporto bancario intrattenuto con il correntista.

Sulla scorta di tali premesse e nell’ottica di rapporti di lunga durata il cui andamento può, ottimisticamente, essere ritenuto aleatorio, sarebbe atteggiamento poco prudente quello dell’Istituto di credito di privarsi degli estratti conto anteriori al decennio; potrebbe pur sempre accadere infatti che, a seguito di momenti economicamente poco prosperi per il cliente, la Banca possa vantar un credito e, conseguentemente, debba procedere alla ricostruzione dello stesso mediante l’intera ricostruzione documentale.

Ora, già in tempi non sospetti parte della dottrina evidenziava che tali dubbi interpretativi e problemi applicativi potessero semplicisticamente essere risolti in ragione delle norme relative al contratto di mandato applicabili, ai sensi del predetto art. 1856 c.c., agli incarichi ricevuti dalla Banca dal correntista o da altro cliente.

  • L’obbligo di rendicontazione proprio del rapporto di mandato sussistente tra banca e correntista.

Detta dottrina, invero, ha ripetutamente evidenziato come l’applicabilità delle norme relative al contratto di mandato ai rapporti bancari consenta al correntista/cliente di chiedere all’istituto di credito, – ai sensi dell’art. 1713 c.c. secondo cui il “il mandatario deve rendere al mandate il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato” –, la rendicontazione del proprio operato al fine di poter ricostruire l’andamento del rapporto, sin dall’origine dello stesso.

Orbene, è evidente che il limite temporale delle operazioni relative agli ultimi 10 dieci anni sancito dall’art. 119 TUB, sia – sic et simpliciter – superabile dalla formulazione di una richiesta di rendicontazione ai sensi del richiamato 1713 c.c.

Sul punto, la giurisprudenza non ha mai adeguatamente approfondito il tema dell’esibizione documentale, ai sensi delle norme sul mandato, tralasciando le (pregiudizievoli) conseguenze probatorie che ivi si innestano in presenza di un’azione di accertamento e/o ripetizione promossa dal correntista. È evidente, infatti, che laddove vi siano state, ante causam, una richiesta di rendicontazione e di esibizione documentale ex art. 119 TUB (proposte contestualmente) non riscontrate o parzialmente riscontrate da parte dell’istituto di credito, il correntista si vedrebbe costretto a promuovere un’azione pur in assenza di parte della documentazione strumentale alla ricostruzione del saldo, eventualmente depurato da somme incamerate dalla Banca prive di una valida pattuizione.

Da ciò si è affermato come, nei casi di specie, ovvero nei casi di mancata rendicontazione da parte dell’istituto di credito, sia necessario procedere all’azzeramento del saldo al primo estratto disponibile, perlomeno nei casi in cui dai contratti, o dalla ricostruzione della documentazione contabile a disposizione, emerga l’applicazione di spese non regolarmente pattuite e/o di un fenomeno anatocistico. In queste ultime ipotesi, l’applicazione del saldo zero, oltre che consequenziale alla supposizione dell’illegittimità delle clausole applicate, deriva dall’impossibilità di ricostruire l’andamento del conto senza effettuare “una sorta di sanatoria degli addebiti illegittimi verosimilmente operati dall’istituto di credito in tale periodo”.

  • La pronuncia de qua

Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Roma, facendo corretta applicazione del principio di diritto relativo al contratto di mandato, ha ribadito che vi è un obbligo in capo alla Banca di rendere il conto del proprio operato relativamente ai rapporti bancari oggetto di contestazione affermando che: “…il correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, atteso che procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 c.p.c. e ss. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto dell’altre, facendo conoscere il risultato della propria attività (Cass., Sez. I, sent. 23.07.2010, n, 17283). Occorre ancora chiarire, infine, rispetto alla contestazione della tardività della produzione documentale, che “in tema di rendimento dei conti” la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che, se la parte obbligata rende il conto solo in modo lacunoso e incompleto, inidoneo ad adempiere gli oneri a suo carico, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d’ufficio, in particolare con la consulenza contabile o il giuramento” (Cass. Sez. I, sent. 26.01.2006, n. 1551 e Cass. Sez. I, sent. 3.11.2004, n. 21090)..” (cfr. Ordinanza Cass. 21472/2017).

Su tali presupposti il giudice ha ordinato alla convenuta la presentazione del rendiconto relativo ai rapporti oggetto di contestazione.

° In merito, l’art. 1856 c.c. sancisce che la Banca risponde secondo le regole del contratto di mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

° In particolare, parte attrice chiedeva il rendimento del conto completo della tenuta, gestione ed annotazione di tutti i rapporti oggetto del giudizio… che indichi e comprovi nel dettaglio le remunerazioni, le competenze e gli oneri annotati da controparte ai fini del saldo del conto corrente “principale”, anche in riferimento a quanto ivi confluito dai conti collegati.

° Sin dal XIX secolo, dottrina e giurisprudenza hanno unanimemente sostenuto, in merito al contratto di conto corrente di corrispondenza, l’unicità ed indivisibilità dello stesso e la inesigibilità delle annotazioni ivi contenute, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data di chiusura del conto; («Sono caratteri del conto corrente quella della reciprocità di vicendevoli accreditazioni che alternamente può render l’uno debitore dell’altro, il mandato, il mutuo, inesigibilità dei rispettivi crediti sino a che sia chiuso il conto».

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