La dichiarazione di elevata propensione al rischio non esonera l’intermediario all’adempimento degli obblighi informativi. Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 24393 del 04/10/2018.

La dichiarazione di elevata propensione al rischio non esonera l’intermediario all’adempimento degli obblighi informativi. Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 24393 del 04/10/2018.

Numero Sentenza 24393 Anno Sentenza 2018 Data Sentenza 04/10/2018

La Suprema Corte nella pronuncia in esame ribadisce che “la sussistenza di una peculiare – anche particolarmente elevata – propensione al rischio dell’investitore non è ragione di esonero dell’intermediario dalla prestazione degli obblighi di informazione”.

Fatti di causa

Il cliente ricorreva per Cassazione nei confronti di un Istituto di credito, presentando un motivo avverso la sentenza di Appello che aveva riformato la sentenza del giudice di prime cure. Resisteva la Banca con controricorso.

Appare opportuno evidenziare come l’Appello avesse fondato la propria decisione sulla circostanza per la quale, il correntista nell’indicare il proprio profilo di rischio, aveva più volte dichiarato di «volere investire per ottenere il massimo di redditività», così mostrando un «alto livello» di propensione al rischio. Inoltre, riscontrava che le operazioni poste concretamente in essere erano adeguate «per un investitore con profilo di rischio massimo».

Con l’unico motivo di ricorso il cliente contesta la violazione degli artt. 21 e 28 Tuf concernenti gli obblighi informativi imposti in capo all’intermediario, nonché la violazione degli artt. 28, 29, 60 e 61 Reg. Consob n. 11522/1998.

Questioni di diritto

I giudici di legittimità accolgono il motivo di ricorso, ricordando come “la sussistenza di una peculiare – anche particolarmente elevata – propensione al rischio dell’investitore non è ragione di esonero dell’intermediario dalla prestazione degli obblighi di informazione”.

La normativa vigente prescrive una serie di obblighi informativi che l’intermediario è tenuto a rispettare per far acquisire al cliente la consapevolezza dell’investimento che si appresta ad operare.

A conferma di ciò risiede l’interpretazione del combinato disposto dell’art. 21 Tuf e dell’art. 47 della Cost., per cui si deve comunque «ritenere che, nell’economia della singola operazione, l’obbligo informativo assuma rilievo determinante, essendo diretto ad assicurare scelte di investimento realmente consapevoli; per modo che, in assenza di un consenso informato dell’interessato, il sinallagma del singolo negozio di investimento manchi di trovare piena attuazione».

Ad opposta conclusione non si può giungere solo perché l’investitore propenda per investimenti rischiosi, difatti è orientamento consolidato dei giudici di legittimità ritenere che se un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli.

Occorre rilevare che la cultura finanziaria posseduta dal cliente difatti non esonera l’intermediario finanziario dal rispetto degli obblighi informativi, ma interviene, esclusivamente, sull’intensità degli stessi.

Rebus sic stantibus i giudici ermellini evidenziano, ancora una volta, la funzionalità della corretta informazione – fornita dall’investitore e resa nella fase precontrattuale del rapporto – alla corretta ponderazione dei propri interessi rispetto al grado di rischio insito nell’operazione di investimento.

Pertanto, la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza di appello.

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