La difformità dell’ISC/TAEG nel contratto di mutuo comporta l’applicazione dell’art. 117 comma 7 T.U.B. Tribunale di Cremona, 12 luglio 2018.

La difformità dell’ISC/TAEG nel contratto di mutuo comporta l’applicazione dell’art. 117 comma 7 T.U.B. Tribunale di Cremona, 12 luglio 2018.

Numero Sentenza 390 Anno Sentenza 2018 Data Sentenza 12/07/2018

L’ISC indicato in contratto deve essere veritiero al fine di offrire piena attuazione al principio di trasparenza.

L’indicazione di un TAEG/ISC diverso dal reale è una condotta che viola i precetti normativi posti a presidio della trasparenza delle condizioni contrattuali, poiché è evidente che l’indicazione errata del costo complessivo dell’operazione ne inficia la complessiva trasparenza in quanto fornisce al cliente (consumatore), sprovvisto dei mezzi e degli strumenti tecnici necessari per una compiuta verifica, un dato errato al fine di valutare la convenienza dell’operazione, perciò inidoneo a tal fine.

Il Tribunale di Cremona sancisce inoltre, richiamando la giurisprudenza di legittimità che la prescrizione incomincia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata di mutuo  (cfr. Cass. n. 2301/2004, Cass. n. 1779811/2011).

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