Segnalazione a cura dell’avv. Antonella Capaccio del foro di Salerno.
La Corte d’Appello di Bari, con la decisione in commento, ha voluto dare continuità all’orientamento dell’ABF di Milano 4 luglo 2019 e dei seguenti arresti : 21 marzo 2018 (sent. n. 526), del 15 gennaio 2020 (sent. n. 45) e del 4 marzo 2020 (sent. n. 522) – favorevole alla nullità totale del contratto.
Per il foro di Bari lo “schema di fideiussione omnibus oggetto dell’intesa vietata assolva ad una “funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile”, funzione che “verrebbe meno se le clausole più significative fossero eliminate dallo schema”. In definitiva, senza le clausole nulle, la banca non avrebbe accettato la fideiussione, la cui funzione “indennitaria” e di garanzia del cd. “effetto solutorio definitivo” sarebbe inevitabilmente venuta meno, facendo così perdere alla banca l’interesse al rilascio della garanzia. D’altronde, se così non fosse, non si spiegherebbe la ragione per cui le banche, nonostante le prescrizioni emanate dalla Banca d’Italia, abbiano continuato a richiedere il rilascio di fideiussioni mediante i moduli contrattuali contenenti le clausole nulle.”
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AVV. ANTONELLA CAPACCIO
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