Segnalazione a cura del Dott. Roberto Franzesi.
Articolo pubblicato su Il caso.it
L’azione volta a recuperare le somme illegittimamente versate alla banca è sempre possibile, anche se il conto corrente sia aperto.
La distinzione tra le rimesse solutorie e le rimesse ripristinatorie rileva solo ai fini della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito e non costituisce un ostacolo alla proposizione delle domande di accertamento o di ripetizione d’indebito, anche se il conto corrente non sia stato chiuso.
A conto aperto, l’interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli, per ottenere una rettifica delle risultanze del conto. E una volta rideterminato il saldo, qualora lo stesso sia a favore del correntista, ben è ammissibile la domanda di condanna della banca al pagamento dello stesso. Perché il correntista ha sempre diritto alle somme di cui sia creditore.
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