Mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto – Violazione dell’art. 821 c.c. Tribunale di Bari, Ordin. del 04.11.2021.

Mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto – Violazione dell’art. 821 c.c. Tribunale di Bari, Ordin. del 04.11.2021.

Il Tribunale di Bari con ordinanza del 04.11.2021 ammette l’indagine peritale sull’ammortamento alla francese con rata costante (c.d. alla francese) per verificare se sia stato sviluppato in regime composto (in luogo di quello semplice, art. 821 co. 3, cod. civ.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto.

Tale decisione è il frutto della domanda di nullità della pattuizione implicita, ovvero contenuta nella semplice sottoscrizione del piano di ammortamento, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., dell’art. 33 e ss. del Codice del Consumo, degli artt. 3,4,5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, dell’art. 1175, 1176, 1322, 1325, 1375 e 1419 cod. civ. ed infine dell’art. 117 e 125 bis del TUB. Del resto la Suprema Corte (Sez. I, 31.08.2021, n. 23655) in una vicenda analoga ha espresso il seguente indefettibile principio di diritto: “In tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.. se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.” Quanto statuito dalla Suprema Corte ha un preciso riferimento nell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE alla Direttiva 1993/13/CEE (Sentenze 30.05.2013, in causa C-488/11; 14.06.2012, in causa C-618/10; 21.02.2013, in causa C-472/11; 30.04.2014, in causa C-26/13; 26.02.2015, in causa C-143/13; 20.09.2017, in causa C-186/16)

In particolare nella sentenza 20.09.2017, in causa C-186/16 si legge: “L’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal proposito, tale requisito implica che una clausola.. sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso  che il consumatore medio.. possa non solo essere a conoscenza.. ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una clausola sui suoi obblighi finanziari (si veda da ultimo Corte di Giustizia UE, sentenza 03.03.2020, C/125/18).

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