Mutuo condizionato con erogazione compiuta a distanza di mesi dalla stipula – Inidoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Tribunale di Padova, Sentenza n. 2082 del 29 novembre 2019.

AVV. ANTONELLA CAPACCIO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. ANTONELLA CAPACCIO
Mutuo condizionato con erogazione compiuta a distanza di mesi dalla stipula – Inidoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Tribunale di Padova, Sentenza n. 2082 del 29 novembre 2019.

Numero Sentenza 2082/2019 Anno Sentenza 2019 Data Sentenza 29/11/2019

Segnalazione a cura dell’avv. Antonella Capaccio del foro di Salerno.

Con la sentenza in commento il Tribunale padovano si è recentissimamente espresso su una fattispecie molto diffusa nel nostro sistema, che negli ultimi anni ha costituito oggetto di diverse pronunce sia di merito che di legittimità: il MUTUO CONDIZIONATO.

La vicenda nasce da due contratti di mutuo fondiario che risultavano essere condizionati in quanto le somme erano state erogate a distanza di mesi dalla loro stipula, avvenuta rispettivamente in data 20.12.2001 ed 01.12.2006. Invero, al momento della sottoscrizione, la Banca non aveva corrisposto materialmente alcuna somma ai mutuatari, né tantomeno aveva compiuto alcuna messa a disposizione giuridica della res, in quanto non aveva costituto un deposito cauzionale infruttifero.

L’erogazione effettiva del denaro è stata computa solo dopo alcuni mesi dai rogiti, quando l’Istituto ha verificato l’adempimento di tutte le condizioni ivi indicate, con la conseguenza che i contratti erano sottoposti a condizione sospensiva.

Ebbene, considerato che il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la traditio del denaro, e tenuto conto che nel caso che ci occupa la consegna dell’importo mutuato è avvenuta in un momento temporalmente successivo rispetto alla sottoscrizione dei contratti, i contratti in questione non possono costituire valido ed idoneo titolo esecutivo, difettando dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all’art. 474 c.p.c., cosicché la Banca non può procedere esecutivamente in forza di essi.

La decisione in commento si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e consolidato, richiamando peraltro alcune delle più note pronunce che l’hanno preceduta: Corte di Cassazione, sentenza n. 25632 del 2017; Tribunale di Genova, sentenza del 23.05.2018; Tribunale di Avezzano, sentenza del 08.02.2019; Tribunale di Tivoli, sentenza del 05.04.2019; Tribunale di Cassino, sentenza del 16.05.2019 (questo per citarne alcune!).

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