Mutuo – Contratto con i consumatori – Fondatezza – Violazione art. 35 C.d.C. – Nullità clausole contrattuali. ABF, Collegio di Milano, 08 Ottobre 2018.

AVV. MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. MARIO MANZO
Mutuo – Contratto con i consumatori – Fondatezza – Violazione art. 35 C.d.C. – Nullità clausole contrattuali. ABF, Collegio di Milano, 08 Ottobre 2018.

In tema di contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con la banca, i ricorrenti, lamentando la poca trasparenza e chiarezza delle clausole contrattuali oltre al meccanismo poco chiaro di conversione, si sono rivolti all’ Arbitro Bancario Finanziario che in maniera lapidaria, ma con motivazioni articolate e convincenti ha affermato che: “… in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori poichè il consumatore – quantomeno sul piano informativo –  si trovi in una condizione di inferiorità rispetto al professionista vi è obbligo per la banca di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali affermando come nel caso sottoposto all’esame si riscontra sia che le clausole, in violazione dell’art. 35 del Codice del Consumo richiamando la Corte di Giustizia Europea (sentenza 20/09/2017) sono redatte in modo non comprensibile, sia la mancanza di trasparenza del meccanismo di conversione della valuta estera, proprio per la veste di operatore non professionale che il consumatore riveste “.

Ritengo che per le medesime considerazioni che la disciplina consumerista di derivazione Europea (direttiva 93/13/UE)  sia applicabile anche ai mutui fondiari, laddove non si comprende per quale ragione possa essere ritenuta esclusa dal novero dei contratti con i consumatori, in particolare in tutte quelle controversie in cui si discute della inesatta indicazione del TAEG, indeterminatezza dei tassi ed in tutte quelle ipotesi  di violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali.

Analoghe considerazioni sono state svolte dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con provvedimento n. 27124 (cfr. Bollettino n. 26 del 09/07/2018) che ha dichiarato la vessatorietà della clausola contrattuale oggetto della presente controversia (essa integra una fattispecie di clausola contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione).

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