Mutuo di scopo – destinazione delle somme diversa dallo scopo del contratto – nullità del titolo

Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. ANTONELLA CAPACCIO
Mutuo di scopo – destinazione delle somme diversa dallo scopo del contratto – nullità del titolo

Numero Sentenza n. 26770 Anno Sentenza 2019 Data Sentenza 22/05/2019

Segnalazione a cura dell’Avv. Antonella Capaccio

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte si espressa su una fattispecie molto diffusa nel nostro sistema, ossia il MUTUO DI SCOPO, ribadendo la propria giurisprudenza in materia.

Il mutuo di scopo costituisce un particolare tipo di mutuo, il cui importo viene erogato per il perseguimento di una determinata finalità, stabilita dalla legge (scopo legale) oppure concordata dalle parti (scopo convenzionale). Il mutuatario è strettamente legato all’impiego della somma per il raggiungimento della finalità dedotta in contratto. È proprio questo l’elemento che caratterizza tale forma di contratto e la contraddistingue dal mutuo ordinario.

Ebbene, il vincolo cui è sottoposto il mutuatario, nel caso di specie, è talmente forte da connotare la CAUSA CONCRETA del contratto, di talché la sua inosservanza ne determina la nullità.

Nel caso esaminato, l’importo mutuato era stato concesso per l’acquisto di un cespite, quindi per uno scopo specifico. Pertanto, si deve escludere che i contraenti potessero destinarlo ad una finalità diversa, ad esempio per estinguere pregresse passività del mutuatario (come è accaduto nella fattispecie de qua).

La Cassazione ha ribadito il principio per cui SE LA DESTINAZIONE CONTRATTUALE NON VIENE RISPETTATA SUSSISTE LA NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MANCANCA DI CAUSA, in quanto ciò che rileva è “l’oggettiva deviazione dallo scopo cui l’attribuzione delle somme è stata preordinata”.

 

 

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