Mutuo – Direttiva 93/13 CEE – Trasparenza – Clausole abusive – Nullità – Corte di Giustizia Unione Europea, Sentenza del 20 Settembre 2018.

AVV. MARIO MANZO
Avvocato redazione ExparteDebitoris
AVV. MARIO MANZO
Mutuo – Direttiva 93/13 CEE – Trasparenza – Clausole abusive – Nullità – Corte di Giustizia Unione Europea, Sentenza del 20 Settembre 2018.

Con tale sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea richiama principi ovvi che spesso i Giudici nazionali distratti non applicano al diritto interno, ricordando sul punto come già la Cassazione ha avuto modo di precisare che “…Va rammentato che il dictum della Corte di Giustizia costituisce una regula iuris applicabile dal Giudice nazionale in ogni stato e grado del giudizio; con la conseguenza che la sentenza della Corte di Giustizia è fonte di diritto oggettivo (cfr. Ord. 8 febbraio 2016, n. 2468)”.  Ed invero, nel rinvio pregiudiziale la Corte richiamando la famosa direttiva 93/13, art. 4, paragrafo 2, statuisce come la stessa deve essere interpretata nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziazi a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza ed in piena cognizione di causa. A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera di cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche di una tale clasuola sui suoi obblighi finanziari. Sempre richiamando la predetta direttiva al suo art. 6 e 7, ricorda inoltre come il Giudice nazionale può rilevare d’ufficio, in luogo del consumatore nella sua qualità di ricorrente, il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza del 20 settembre 2018, nella causa C-51/17). La summenzionata sentenza della Corte di Giustizia sembra trovare anche una linea di soluzione a tutte quelle ipotesi di indeterminatezza dei tassi nei finanziamenti (TAEG) piuttosto che nelle ipotesi di opacità, poca trasparenza e mancanza di causa delle clausole inserite nei contratti con i consumatori quali finanziamenti, mutui, cessioni del quinto e deleghe di pagamento.

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