MUTUO FONDIARIO CONCESSO OLTRE IL LIMITE DI FINANZIABILITA’ EX ART. 38 TUB – NULLITA’ DEL CONTRATTO – Corte di Cassazione Civile, Sent. N. 1193 del 21.1.2020
Segnalazione a cura dell’Avv. Mario Manzo
Con la recentissima pronuncia, la Corte Cassazione Civile, riconosce che il requisito del limite di finanziabilità non costituisce una regola di comportamento, ma attiene alla sostanza del rapporto tra misura del credito concedibile e valore della garanzia a servizio, trattandosi, pertanto, di un elemento essenziale del contratto il cui mancato rispetto determina inevitabilmente la nullità del contratto stesso.
Dunque, “il limite di finanziabilità̀ ex art. 38, secondo comma, è elemento essenziale del contenuto del contratto, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà̀ immobiliare e agevolare e sostenere l’attività̀ di impresa”.
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Avv. Mario Manzo
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