Una recente decisione del Tribunale di Genova, rilevata l’omessa indicazione nel contratto di finanziamento del TAEG / ISC, ha revocato l’opposto decreto ingiuntivo siccome fondato su un titolo (contratto) nullo ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 comma 8 TUB, della Delibera CICR del 04.03.2003 contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari e delle attuative disposizioni di Banca d’Italia.
Inoltre, ha condannato parte opposta al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte opponente.
Chiara applicazione della normativa in tema di Trasparenza Bancaria.
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