MUTUO – PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE – TAE – OMISSIONE – INDETERMINATEZZA – APPLICABILITA’ ART. 1284 C.C.

Avv. Antonella CAPACCIO
Avvocato redazione ExparteDebitoris
Avv. Antonella CAPACCIO
MUTUO – PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE –  TAE – OMISSIONE – INDETERMINATEZZA – APPLICABILITA’ ART. 1284 C.C.

Numero Sentenza 412 Anno Sentenza 2019 Data Sentenza 05/12/2019

Segnalazione e commento a cura dell’avv. Antonella CAPACCIO del foro di Salerno 

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO N. 412/2019 – PIANO DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE” – INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE – APPLICAZIONE DEL TASSO LEGALE EX ART. 1284 C.C.

 

Con la sentenza in commento, la Corte di Appello di Campobasso è recentemente intervenuta su un tema particolarmente attuale e dibattuto, ossia quello della illegittimità del piano di ammortamento “alla francese” con capitalizzazione composta, per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse. Ebbene, nel caso (come quello sottoposto all’attenzione della Corte) in cui la rata del mutuo sia calcolata secondo la formula dell’interesse composto, si verifica un aumento progressivo del costo effettivo del rapporto, determinato da una vera e propria divergenza tra il tasso nominale del contratto e quello effettivo.

Se è vero che l’art. 1194 del nostro Codice Civile consente al creditore di scegliere se imputare il rimborso del credito prima agli interessi e poi al capitale, proporzionalmente ad entrambi oppure al solo capitale, è pur vero che lo stesso creditore non può artificiosamente “gonfiare” il tasso applicato, mascherando tale incremento nel piano di ammortamento.

Il principio espresso dai Giudici molisani è molto chiaro: “il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice … per cui detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l’importo rimborsato e quello prestato”.

La Banca che, invece, utilizza un tipo di capitalizzazione composta viola non solo l’art. 1283 c.c., ma anche l’art. 1284 c.c., il quale nel caso di indeterminatezza del tasso di interesse (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento) prevede l’applicazione del tasso legale e non di quello ultralegale indeterminato.

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Avv. Antonella CAPACCIO
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