Natura dell’indicatore sintetico di costo (ISC) e applicazione della nullita’ex art. 117, comma 6, TUB. Tribunale di Torino, Sentenza del 14 Novembre 2018.

Natura dell’indicatore sintetico di costo (ISC) e applicazione della nullita’ex art. 117, comma 6, TUB.  Tribunale di Torino, Sentenza del 14 Novembre 2018.

Numero Sentenza 5233 Anno Sentenza Data Sentenza 14/11/2018

ISC è un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, imposto e previsto ai soli fini informativi. Per tale ragione, in caso di differenza tra l’ISC pattuito in contratto e l’ISC in concreto applicato, non trova applicazione la previsione dell’art. 117, comma 6, secondo parte, TUB. Questa, infatti, prevede la nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di quelle pubblicizzate. ISC non essendo un elemento della pattuizione ma un mero indice della stessa non può essere ricompreso né tra i tassi, né tra i prezzi, né tra le condizioni. La nullità delle clausole contrattuali è prevista dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 1125 bis, comma 6, TUB espressamente prevede che, ove il TAEG non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente coimputati nell’ISC) sono da considerarsi nulle.

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