Segnalazione dell’avv. Federico Pedonese.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che la tipologia contrattuale “4 You” per cui è causa è da ritenersi radicalmente nulla (vedi, tra le altre, anche in parte motiva, Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019, n.3679: “questa Corte, con orientamento ormai consolidato (Cass. 7751/2018; Cass.383/2018; Cass.378/2018; Cass. 30489/2017; Cass. 29985/2017; Cass. 12385/2017; Cass. 4907/2017; Cass. 26948/2016; Cass. 10942/2016; Cass. 3949/2016; Cass. 2900/2016), cui va data continuità, ha affermato che il “contratto atipico denominato “4You” – in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all’acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo – non è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost., sulla tutela del risparmio e l’incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest’ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all’investitore” (Cass. 26057/2017)”).
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Segnalante
AVV. FEDERICO PEDONESE
AVV. FEDERICO PEDONESE
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