Segnalazione a cura dell’avv. Simona Magazzeno del foro di Salerno.
L’atteggiamento ormai univoco della giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) è aperto, al riconoscimento della nullità delle fideiussioni in forza del provvedimento di Banca Italia del 2005, riconoscendo l’esistenza di un collegamento esistente tra le intese vietate ai sensi della normativa antitrust ed i contratti stipulati a valle. Tuttavia dissensi esistono in relazione alla qualificazione della nullità che colpisce il singolo contratto di fideiussione tra chi afferma la nullità totale del negozio stipulato in esecuzione dell’intesa vietata e chi sostiene che la nullità colpisca le sole clausole frutto dell’accordo.
Con ordinanza del 28 novembre 2019 il Tribunale di Pescara dichiarando la nullita’ parziale del contratto di fideiussione ha privato di validità la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall’art 1957 c.c. con conseguente decadenza dell’istituto di credito dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori esecutati, considerato che la banca aveva lasciato spirare i termini previsti dalla norma in questione senza attivarsi nei confronti del debitore principale.
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AVV. SIMONA MAGAZZENO
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