Segnalazione a cura dell’avv. Alessandro Ripoldi.
“Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 20.10.2020, il Tribunale di Padova, sulla scorta dei precedenti di merito evidenziati in ricorso (Trib. Siena, 20.01.2020, Trib. Spoleto, 07.01.2020, Trib. Trani, 16.09.2019, Trib. Lucca, 23.04.2019, Trib. Milano, 03.04.2019, Trib. Ancona, 18.02.2019, Trib. Roma, 31.10.2018, Trib. Bari, 16.10.2018, Trib. Verona, 19.12.2017, Trib. Campobasso, 17.10.2017, Trib. Palermo, 23.05.2017, Trib. Torino, 14.04.2017, Trib. Padova, 20.10.2016, Trib. Verona, 28.06.2016, Trib. Prato, 08.10.2015), scaduto inutilmente il termine di 90 giorni previsto dal Testo Unico Bancario, ha ingiunto alla Banca di consegnare, nell’ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria relativo ad acquisti di titoli mediante piattaforma on line, copia dei seguenti documenti: (i) contratto di conto corrente; (ii) contratto di conto deposito titoli e strumenti finanziari in custodia, gestione ed amministrazione; (iii) contratto quadro relativo ai servizi di consulenza in materia di investimenti; (iv) questionario MIFID e relativi aggiornamenti; (v) comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del promotore finanziario; (vi) documento informativo sui rischi generali di investimento in strumenti finanziari; (vii) comunicazioni informative periodiche; (viii) piano standard CW e Certificates su Sedex; (ix) informativa prodotti complessi, prospetto informativo, valutazioni di adeguatezza; (x) ordini di acquisto e vendita dei titoli; (xi) certificato di continuato possesso dei titoli.”.
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AVV. ALESSANDRO RIPOLDI
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