Nel caso in cui l’ordine di negoziazione contenga la dicitura «il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell’elenco (PATTI CHIARI) subisca una variazione significativa del livello di rischio», l’intermediario è responsabile del danno subito dall’investitore qualora, successivamente all’acquisto, non l’abbia informato dell’aggravamento del rischio.
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