Il Tribunale di Forlì nell’omologare i due piani del consumatore sotto riportati, ha statuito che il controllo di meritevolezza necessario ai fini dell’omologa ex art. 12 bis L. 3/2012 deve tener conto anche della condotta del finanziatore al momento dell’erogazione del credito. E’ necessario, infatti, che l’ente finanziatore valuti attentamente il merito creditizio del cliente così come disposto dall’art. 124 bis del TUB. La Banca nella sua sana e prudente gestione non può concedere finanziamenti con eccessiva superficialità dovendo accertare che il cliente sia nella condizione di poterlo soddisfare.
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