Per individuare il requisito soggettivo della qualità di consumatore nel fideiussore è inconferente il solo richiamo alla posizione del debito garantito; in mancanza di elementi di fatto idonei a verificare se vi siano collegamenti funzionali tra garanzia prestata e debito se il fideiussore non ha sottoscritto l’atto di coobbligazione nella veste di professionista e risulti estraneo all’attività imprenditoriale esercitata dal debitore principale, si deve ritenere che egli rivesta la qualità di consumatore.
Il mero rapporto di coniugio o di parentela tra i fideiussori e i soci del debitore garantito non è sufficiente ad escludere la qualifica di consumatore in capo al fideiussore.
La deroga convenzionale della competenza territoriale prevista nelle fideiussioni è nulla ex art. 33 del Codice del Consumo in mancanza di prova (a carico della Banca) circa lo svolgimento di una trattativa individuale sulla relativa clausola.
[Nella fattispecie, il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale per nullità della deroga contrattuale al cd. foro del consumatore, annullando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori a garanzia di un debito di una società commerciale].
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