Per il fideiussore estraneo all’attività dell’impresa garantita vale il Foro del Consumatore. Tribunale di Milano, Sentenza del 29 Novembre 2018.

Per il fideiussore estraneo all’attività dell’impresa garantita vale il Foro del Consumatore. Tribunale di Milano, Sentenza del 29 Novembre 2018.

Numero Sentenza 12047 Anno Sentenza 2018 Data Sentenza 29/11/2018

Per individuare il requisito soggettivo della qualità di consumatore nel fideiussore è inconferente il solo richiamo alla posizione del debito garantito; in mancanza di elementi di fatto idonei a verificare se vi siano collegamenti funzionali tra garanzia prestata e debito se il fideiussore non ha sottoscritto l’atto di coobbligazione nella veste di professionista e risulti estraneo all’attività imprenditoriale esercitata dal debitore principale, si deve ritenere che egli rivesta la qualità di consumatore.
Il mero rapporto di coniugio o di parentela tra i fideiussori e i soci del debitore garantito non è sufficiente ad escludere la qualifica di consumatore in capo al fideiussore.
La deroga convenzionale della competenza territoriale prevista nelle fideiussioni è nulla ex art. 33 del Codice del Consumo in mancanza di prova (a carico della Banca) circa lo svolgimento di una trattativa individuale sulla relativa clausola.
[Nella fattispecie, il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale per nullità della deroga contrattuale al cd. foro del consumatore, annullando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori a garanzia di un debito di una società commerciale].

Allegato: Apri l'allegato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *