PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE – REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA – INDETERMINATEZZA DELLA CLAUSOLA DEGLI INTERESSI PATTUITI – NULLITA’ PARZIALE – Tribunale di Massa, Sent. n. 90 del 4 febbraio 2020, Est. Provenzano

Segnalante
Avv. Mario Manzo
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE – REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA – INDETERMINATEZZA DELLA CLAUSOLA DEGLI INTERESSI PATTUITI – NULLITA’ PARZIALE – Tribunale di Massa, Sent. n. 90 del 4 febbraio 2020, Est. Provenzano

Numero Sentenza 90 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 04/02/2020

Segnalazione e commento a cura dell’Avv. Mario Manzo del Foro di Salerno

Nella sentenza in esame  parte attrice chiedeva,  accertata la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. (anche per effetto della tipologia di piano di rimborso e del regime finanziario di capitalizzazione composta attraverso il quale era stato predisposto il relativo piano di ammortamento) e la divergenza tra il tasso di interesse calcolato in base alle previsioni contrattuali e quello in concreto applicato nella fase esecutiva del rapporto – in via principale –con riferimento alle ipotesi di usurarietà o di violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. per l’applicazione del regime di capitalizzazione composta – venisse fatta applicazione della disciplina posta dall’art. 1815 c.c., con conseguente trasformazione del ridetto mutuo da feneratizio in gratuito e con declaratoria della non debenza di qualsivoglia interesse, inclusi quelli corrispettivi, e – previa compensazione tra le somme ancora da restituire per sorte capitale e quelle che avrebbero dovuto essere restituite a titolo di indebito.

L’eventuale accertamento della nullità per indeterminatezza della clausola concernente il tasso di interesse o della violazione del divieto di anatocismo nell’applicazione del regime di capitalizzazione composta nella predisposizione del piano di ammortamento a rata costante (o cd. “alla francese”) dovrebbe dar luogo alla declaratoria di nullità (parziale) della relativa clausola, con ricorso all’etero-integrazione normativa ai sensi del combinato disposto dicui agli artt. 1283, 1284, 1346, 1339, 1418, 1419 comma 2 c.c., e con conseguente richiesta rideterminazione del dare-avere tra le parti in base all’applicazione del tasso legale in sostituzione di quello convenzionale  

Per quanto attiene alla ragione dell’indeterminatezza del tasso pattuito rispetto all’applicato, si rileva che questa è implicata dalla divergenza tra T.A.N. e T.A.E., ed è conseguente all’impiego del regime di capitalizzazione composta e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.

Sostanzialmente nel contratto di mutuo oggetto di contestazione e disamina si è potuto accertare che l’ammortamento alla francese tramite cui il piano di rimborso è stato redatto, porta con sé l’applicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi e comporta un esborso maggiore di quelli pattuiti, con costo implicito complessivo del finanziamento pari a euro 45.115,20 di interessi corrispettivi in più, di quelli che sarebbero stati dovuti qualora il piano di ammortamento fosse stato redatto in regime di capitalizzazione semplice (o lineare).

Il Dott. Provenzano nella motivazione della pronuncia statuisce che il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui con ammortamento alla francese concessi dagli istituti di credito, prevede l’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie dotate della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive); leggi in forza delle quali l’adozione del ridetto regime comporta necessariamente un effetto anatocisticoin virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell’applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi.

 Ed ancora, “(…)In definitiva, attraverso l’adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, si ravvisa – come posto in evidenza dal C.T.U. – un’obiettiva divergenza tra il tasso nominale (T.A.N.) previsto in contratto ed il tasso effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento ad esso allegato (T.A.E.), di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell’oggetto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c.(…)”

“In tema di contratti di mutuo,affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”.

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Segnalante
Avv. Mario Manzo

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