Segnalazione e commento a cura dell’Avv. Mattia Passarella
Primissime applicazioni del principio sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di restituzione dei costi sostenuti e non goduti, in caso di estinzione anticipata. Il Tribunale di Napoli, con Sent. n.1340 del 07.02.2020, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la convenuta Banca, alla restituzione di tutti i costi pagati e non goduti, adeguandosi di fatto all’indirizzo dei Giudici della C.G.U.E., che con decisione dell’11.9.2019, avevano chiarito che l’art. 16 della Direttiva 2008/48 CE, va interpretato nel senso che, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, include tutti i costi posti a carico del cliente, ivi compresi quelli “up front”.
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Avv. Mattia Passarella
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