Mediazione, cos'è e come funziona
Il mio avvocato mi ha detto che, prima della causa, bisogna fare un incontro di mediazione: di cosa si tratta, quanto costa e come mi devo comportare?
La procedura di «mediazione» – o, anche detta, «tentativo di mediazione» – è volta a far incontrare personalmente, l’una dinanzi all’altra, le parti in lite tra loro, alla presenza dei rispettivi avvocati e di un terzo soggetto che funge da conciliatore, per favorire, tra di esse, il raggiungimento di un accordo che possa evitare la causa. L’accordo, però, non avrà il valore di un normale contratto, ma di una sentenza: in altre parole il documento firmato dinanzi al mediatore ha la stessa forza di una sentenza: il che significa che, in caso di inadempimento all’accordo da parte di uno dei soggetti, l’altro non dovrà fare una nuova causa, ma potrà direttamente agire con l’ufficiale giudiziario in esecuzione forzata.
In alcuni casi, l’avvio della mediazione è obbligatorio prima di poter agire in tribunale: si parla, a riguardo, di mediazione obbligatoria. In altri casi il tentativo di mediazione è facoltativo e la scelta di procedere per questa via è rimessa alle parti (l’una invita l’altra a presentarsi dal mediatore e, se quest’ultima accetta l’invito, si procede innanzi all’organismo di mediazione). In altri casi, pur non rientranti tra quelli della mediazione obbligatoria, il tentativo di mediazione può essere imposto dal giudice nel corso della causa, quando ritenga che la soluzione della lite possa essere raggiunta con minime rinunce da parte di ambo i soggetti.
La mediazione è obbligatoria se la causa verte sulle seguenti materie:
– condominio;
– diritti di proprietà e altri diritti reali come usufrutto, superficie, uso, abitazione, servitù;
– divisione;
– successioni ereditarie;
– patti di famiglia;
– locazione;
– comodato;
– affitto di aziende;
– risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
– risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
– contratti assicurativi, bancari e finanziari;
– procedimenti per convalida di licenza o sfratto: ma solo in caso di opposizione, alla prima udienza;
– procedimenti possessori: ma solo dopo l’ordinanza che pronuncia sul provvedimento d’urgenza;
– opposizione a decreto ingiuntivo: la mediazione è obbligatoria, ma solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
La mediazione si deve svolgere presso un organismo di mediazione abilitato, presso il luogo ove si trova il tribunale competente per la relativa causa.
Il primo incontro di mediazione tra le parti è gratuito: sono dovute solo le spese vive per l’avvio della procedura. Se si decide di procedere oltre il primo incontro, perché si intravede la possibilità di un accordo, scatta l’obbligo di pagare il compenso al mediatore. Se l’accordo non riesce, le parti sono libere di procedere comunque in causa.
Nei soli casi di mediazione obbligatoria, le parti devono presentarsi innanzi al mediatore con il proprio avvocato; diversamente è come se il tentativo non fosse mai stato svolto. Allo stesso modo, le parti devono essere personalmente presenti e non possono limitarsi a delegare il proprio avvocato; anche in tal caso, se tale obbligo non viene rispettato, il tentativo si considera non eseguito.
In caso di mancato avvio della mediazione da parte dell’attore (ossia colui che agisce in tribunale), il giudice fissa un termine per effettuare l’invio all’avversario a comparire davanti al mediatore; se il termine non viene rispettato, la causa si chiude perché dichiarata improcedibile.
In caso di mancata presenza del convenuto alla mediazione (colui, cioè, che nella causa si difende), questi viene condannato al pagamento delle spese processuali al termine della causa.
In particolare, se la parte “convenuta” non partecipa senza un giustificato motivo, il giudice nel successivo giudizio:
– può desumere argomenti di prova;
– deve condannare la parte costituita che non ha partecipato alla mediazione, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia la sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il procedimento di mediazione deve durare al massimo 3 mesi.
Il termine:
– decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione oppure dalla scadenza del termine fissato dal giudice per presentarla;
– si considera ordinatorio (non perentorio) ed è lasciato alla libera disponibilità delle parti: se quindi all’udienza fissata dal giudice dopo la scadenza del termine sono ancora in corso le trattative tra le parti, esse possono chiedere al giudice un ulteriore rinvio della causa;
– non è soggetto a sospensione feriale, neanche quando il giudice dispone il rinvio della causa per mancato esperimento della mediazione.
Il procedimento di mediazione può avere il seguente esito:
a) in caso di successo le parti raggiungono un “accordo amichevole”: il mediatore redige un verbale di conciliazione e le parti redigono il testo del loro accordo il quale costituisce titolo esecutivo e in alcuni casi deve essere omologato dal tribunale;
b) in caso di insuccesso il mediatore verbalizza la conclusione negativa del procedimento. Ciascuna delle due è libera di procedere in tribunale;
c) se le parti non si accordano o quando esse presentano una richiesta congiunta il mediatore può formulare una proposta di conciliazione; le parti possono aderire a tale proposta oppure no.
In qualunque momento del procedimento, ciascuna parte può chiedere che il mediatore verbalizzi che la stessa intende allontanarsi, ponendo fine alla mediazione.