La segnalazione a sofferenza costituisce un pregiudizio irreparabile per un soggetto che ha visto lesa la sua reputazione nei confronti del sistema creditizio ed ha ottenuto il diniego di accesso al credito da parte di un altro Istituto.
È quanto stabilisce il Tribunale di Salerno nell’Ordinanza in commento, in cui il dott. Mattia Caputo ha rimarcato il fondamentale principio affermatosi a livello giurisprudenziale secondo cui: “la segnalazione di una posizione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca di Italia richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica”.
Il Giudice può dichiarare illegittimo il potere di segnalazione, qualora esso venga usato impropriamente/erroneamente, concedendo la misura cautelare prevista dall’art. 700 cpc., al fine di far cessare la stessa segnalazione.
Ciò è avvenuto nel caso esaminato, in cui il cliente non versava in uno stato di insolvenza, non essendo in alcun modo indebitato con il sistema bancario. Pertanto, la segnalazione a sofferenza è stata qualificata con illegittima, in quanto carente dei presupposti che la supportino e violativa dei doveri di correttezza e buona fede.
LA VICENDA
Recatosi presso un rivenditore commerciale, il cliente ha acquistato un bene di consumo (televisore), stipulando un prestito finalizzato cui era subdolamente connessa una linea di credito ad uso rotativo. Invero, al consumatore veniva erogato una carta revolving, con un limite di utilizzo di € 3.000,00, sulla quale la finanziaria addebitava illegittimamente costi, spese ed interessi ultralegali, in violazione della normativa sulla trasparenza.
Al fine di contestare le predette illegittimità, il cliente si è rivolto al Giudice di Pace il quale rideterminava il saldo del rapporto, accertando che questi non solo non aveva alcuna esposizione debitoria, ma al contrario vantava un credito verso la Società.
Cio nonostante egli è stato illegittimamente / erroneamente ed infondatamente segnalato presso la Centrale Rischi della Banca di Italia. Pertanto, con il patrocinio degli avv.ti M. Manzo e A. Capaccio, il consumatore ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Salerno, per ottenere l’immediata cancellazione del suo nominativo dalla Banca dati in parola. Le sue istanze hanno trovato pieno accoglimento nel provvedimento cautelare che, solo dopo aver appurato l’avvenuta cancellazione dalla Banca dati incriminata, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
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AVV. ANTONELLA CAPACCIO
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