Rapporti in conto corrente: ripartizione dell’onere probatorio nelle azioni tra banca e correntista. Cassazione Civile, Sentenza del 02 Maggio 2019.

Rapporti in conto corrente: ripartizione dell’onere probatorio nelle azioni tra banca e correntista. Cassazione Civile, Sentenza del 02 Maggio 2019.

Numero Sentenza 11543/2019 Anno Sentenza 2019 Data Sentenza 02/05/2019

Segnalazione a cura del Dott. Christian Antonio Mitrano di Sperlonga (LT).
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11453/2019 del 02.05.2019 enuncia il seguente principio di diritto: “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; b) nel caso di domanda proposta dal correntista l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell’intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore”.

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