Segnalazione dell’Avv. Federico Pedonese del Foro di Lucca.
Con l’Ordinanza in commento, Il Tribunale di Treviso, in sede di reclamo cautelare, ha condannato la società cessionaria del credito alle spese di giudizio. La vicenda nasce a seguito dell’aggiudicazione di un immobile ad un’asta giudiziaria quando, a seguito dalla richiesta di un mutuo al proprio istituto di credito insieme alla propria compagna, il reclamante si è visto rifiutare la concessione del mutuo per la presenza di una segnalazione di persistenza dell’inadempimento di un rapporto obbligatorio in corso presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia. A seguito della visura, il medesimo ha potuto appurare che l’originaria posizione derivante da un contratto di finanziamento da una società di prestiti, era stato oggetto di varie cessioni fino a giungere all’ultima cessionaria del credito. Dopo che il Giudice di prima cure, non aveva rintracciato la sussistenza del requisito del periculum in mora, il reclamo al Collegio è stato accolto ed il medesimo Istituto è stato condannato alla rettifica dei dati presenti in Centrale Rischi già a partire dal dicembre 2019. Il Collegio ha potuto verificare sia la sussistenza del fumus boni iuris, non avendo la società presunta cessionaria del credito fornito la prova di esser titolare del credito non avendo fra l’altro depositato in giudizio il contratto di cessione del credito, sia del periculum in mora derivante dalla mancata concessione del mutuo per l’acquisto dell’immobile.
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AVV. FEDERICO PEDONESE
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