La valutazione tecnico-discrezionale sulla complessiva situazione economica del debitore costituisce passaggio ineludibile per pervenire alla segnalazione a sofferenza, non essendo di per sé sufficientemente indicativa la sola esistenza del debito scaduto e non pagato.
La banca deve operare una valutazione ponderata e preventiva della situazione finanziaria e patrimoniale del soggetto debitore (per es. l’avvenuto deposito dei bilanci, il relativo esame, le complessive esposizioni verso il settore bancario) e resta onerata, in sede giudiziale, della dimostrazione dei criteri che hanno giustificato la segnalazione a sofferenza.
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