Segnalazione a cura dell’avv. Mario Manzo del Foro di Salerno.
Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma, in sede di reclamo cautelare, ha confermato l’ordinanza del primo grado con cui in via d’urgenza aveva ordinato alla Banca di cancellare la segnalazione a sofferenza del nominativo di tre giovani clienti a seguito di ricorso d’urgenza. Pregevoli le motivazioni ovvero: 1. la Banca cessionaria dell’originario credito non ha prodotto il contratto di cessione quindi non ha provato la titolarità (irrilevante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); 2. la Banca non fornito prova di aver preavvisato della segnalazione; 3. la Banca non ha fornito prova di aver svolto istruttoria preventiva volta ad accertare l’insolvenza quale requisito essenziale per la segnalazione (come spesso accade).
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Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. MARIO MANZO
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