Sentenza di condanna – dovuti ex lege gli interessi “MAGGIORATI” ex art. 1284, comma 4, c.c. – Tribunale di Firenze, Sent. 4 febbraio 2020, Est. Gheraldini

Segnalante
Avv. Mario Manzo
Sentenza di condanna – dovuti ex lege gli interessi “MAGGIORATI” ex art. 1284, comma 4, c.c. – Tribunale di Firenze, Sent. 4 febbraio 2020, Est. Gheraldini

 

Commento a cura dell’Avv. Carmen Voria del Foro di Salerno

Il Giudice Fiorentino ha precisato che alla domanda di condanna di una somma di denaro sono dovuti gli “ interessi maggiorati “   di cui al combinato disposto degli artt. 1284 comma 4  c.c. e D.lgs. n. 231/02, precisando inoltre che la liquidazione dei predetti interessi  non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali. L’individuazione della disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie è un’operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell’autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis derogat lex generalis. La citata norma del codice civile così come novellata dall’art. 17 del D.L. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, ha stabilito in materia di obbligazioni pecunarie, che in mancanza di una determinazione delle parti, si applica il saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D.Lgs. n. 231/02 (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali) con decorrenza dall’inizio del procedimento di cognizione ordinario, ovvero da quando la causa sia deferita ad arbitri. In tal modo, il legislatore intende tutelare una determinata posizione contrattuale, correggere una prassi commerciale iniqua ovvero disincentivare le tattiche dilatorie del debitore di somme di danaro nel processo riconoscendo sull’obbligazione pecuniaria un quid pluris al fine di compensare il danno da inadempimento.

 

Allegato: Apri l'allegato

Segnalante
Avv. Mario Manzo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *