Massima a cura dell’avv. Dario Nardone del foro di Pescara.
È nullo e non è idoneo titolo esecutivo il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene sia stata dichiarata come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, la somma mutuata è stata costituita già con lo stesso contratto presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di varie condizioni poste a carico della medesima parte finanziata.
Un negozio di tal fatta, che si palesa come mutuo condizionato, non immette il mutuatario nella immediata disponibilità delle somme – che difatti non possono essere utilizzate – impedendone il passaggio dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario, passaggio indefettibile affinché possa essere ritenuto idoneo a provare l’esistenza attuale di una obbligazione di denaro e, quindi, affinché possa assurgere a rango di titolo esecutivo.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1325 c.c. è nullo per mancanza di causa in concreto, sicché non può ritenersi idoneo titolo esecutivo, il mutuo contratto per estinguere un debito formatosi sul conto corrente in forza di poste illegittime derivanti dall’applicazione di tassi e condizioni illecite.
In ragione delle accertate nullità, tali mutui non possono ritenersi idonei a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di estinzione della procedura esecutiva e liberazione degli immobili dalle rispettive ipoteche.
Allegato: Apri l'allegato
Lascia un commento