Segnalazione a cura dell’avv. Filippo Grattagliano.
Mi pregio segnalare altra importante decisione ottenuta dal Tribunale di Bari nella persona del Giudice Dott.ssa Soria di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. di un decreto ingiuntivo oggetto di apposita opposizione, sul presupposto che la cessionaria del credito, in merito alla dedotta carenza di legittimazione attiva, non è risultato prima facie assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante, attesa la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di per sé sola insufficiente, in difetto di una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie non consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31188/2017). Si tratta di uno dei primissimi provvedimenti in tal senso del Tribunale barese.
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Segnalante
AVV. FILIPPO GRATTAGLIANO
AVV. FILIPPO GRATTAGLIANO
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