Superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. – Sospensione della procedura esecutiva immobiliare. Tribunale di Paola, Ordinanza del 13 Dicembre 2018.

Superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. – Sospensione della procedura esecutiva immobiliare. Tribunale di Paola, Ordinanza del 13 Dicembre 2018.

Il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. determina la nullità del mutuo fondiario: la conversione in un contratto di mutuo ipotecario ordinario ex art. 1424 c.c. non opera d’ufficio, bensì a domanda di parte, ammissibile sempre che ne ricorrano i presupposti di sostanza e di forma, e solo ove la stessa sia avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità.
Il mutamento giurisprudenziale avutosi in materia, a partire dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 13 Luglio 2017 n. 17352, può ben farsi rientrare tra le nuove ragioni di diritto previste dall’art. 669 septies c.p.c. per la riproponibilità dell’istanza cautelare che sia stata precedentemente rigettata in sede di opposizione ex art. 615 e 624 c.p.c.
(Nel caso di specie, in accoglimento del reclamo proposto avverso il provvedimento che dichiarava l’inammissibilità della riproposizione della istanza cautelare ex art. 669 septies c.p.c., il Tribunale sospendeva l’esecuzione immobiliare avviata).

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