Superamento limite finanziabilità: Mutuo nullo ex art. 38 TUB – Ennesima conferma dei Giudici italiani. Tribunale di Pistoia, sent. n. 25 del 2020.

AVV. ROSITA MAGAZZENO
Avvocato redazione ExparteDebitoris
AVV. ROSITA MAGAZZENO
Superamento limite finanziabilità: Mutuo nullo ex art. 38 TUB – Ennesima conferma dei Giudici italiani. Tribunale di Pistoia, sent. n. 25 del 2020.

Il Tribunale di Pistoia con la sentenza  n. 25/20 ha emesso  l’ennesima pronuncia  confermativa  del principio di diritto secondo il quale  il superamento del limite di finanziabilita’, comportando la nullita’ del mutuo fondiario, legittima il  Giudice dell’esecuzione a  dichiarare  l’insussistenza del diritto della Banca a procedere e continuare l’esecuzione immobiliare iniziata e, dunque  a dichiarare l’assoluta inefficacia di tutti gli atti della procedura esecutiva immobiliare in corso.

La suddetta sentenza si pone come interessante per due ordini di motivi:

  1. il Giudice dell’esecuzione  ribadisce che il limite di finanziabilita’ si configura quale limite INDEROGABILE all’autonomia privata in ragione dell’interesse pubblico tutelato richiamando , peraltro sul punto la granitica giurisprudenza di legittimita’  (Cass. n. 19016/2017- Cass. ord. n. 13286/2018; Cass. ord. n. 22466/2018);
  2. Il Giudice,  rilevato che  la Banca, in possesso della perizia sull’immobile dato in garanzia, era   a conoscenza della  grave violazione  del limite di finanziabilita’,  rigetta la richiesta della Banca di sanare la nullita’ del titolo esecutivo attraverso  la conversione ex art 1424 c.p.c..
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