Il Tribunale di Pistoia con la sentenza n. 25/20 ha emesso l’ennesima pronuncia confermativa del principio di diritto secondo il quale il superamento del limite di finanziabilita’, comportando la nullita’ del mutuo fondiario, legittima il Giudice dell’esecuzione a dichiarare l’insussistenza del diritto della Banca a procedere e continuare l’esecuzione immobiliare iniziata e, dunque a dichiarare l’assoluta inefficacia di tutti gli atti della procedura esecutiva immobiliare in corso.
La suddetta sentenza si pone come interessante per due ordini di motivi:
- il Giudice dell’esecuzione ribadisce che il limite di finanziabilita’ si configura quale limite INDEROGABILE all’autonomia privata in ragione dell’interesse pubblico tutelato richiamando , peraltro sul punto la granitica giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 19016/2017- Cass. ord. n. 13286/2018; Cass. ord. n. 22466/2018);
- Il Giudice, rilevato che la Banca, in possesso della perizia sull’immobile dato in garanzia, era a conoscenza della grave violazione del limite di finanziabilita’, rigetta la richiesta della Banca di sanare la nullita’ del titolo esecutivo attraverso la conversione ex art 1424 c.p.c..
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Avvocato redazione ExparteDebitoris
AVV. ROSITA MAGAZZENO
AVV. ROSITA MAGAZZENO
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