Segnalazione a cura dell’avv. Rosita Magazzeno
Con un’ interessante decisione, L’ ABF di Roma ha confermato che le polizze assicurative CPI vanno inserite nel calcolo del TAEG in quanto collegate all’erogazione del finanziamento.
Pertanto, il Collegio ha statuito la nullità della clausola relativa al TAEG e l’applicazione del tasso legale sostitutivo ai sensi dell’art. 124 del TUB, obbligando l’intermediario a rideterminare il piano di ammortamento e a restituire alla parte riccorrente l’eccedenza percepita.
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Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. ROSITA MAGAZZENO
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