Tutela dei consumatori – obbligo di verifica del merito creditizio – violazione:conseguenze. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sent. del 5 marzo 2020

Avv. Antonella Capaccio
Segnalante
Avv. Antonella Capaccio
Tutela dei consumatori – obbligo di verifica del merito creditizio – violazione:conseguenze. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sent. del 5 marzo 2020

La recente sentenza C-679/18 della Corte di Giustizia dell’UE, intervenuta su rinvio pregiudiziale di un Tribunale Ceco, si è pronunciata sull’interpretazione degli articoli 8 e 23 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Nello specifico, la prima delle due norme statuisce l’obbligo per gli Istituti che erogano il credito di valutare, prima della conclusione del contratto con il consumatore, il merito creditizio dello stesso “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente”. L’art. 23, invece, intitolato “sanzioni”, così dispone: “gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive”.

Tali fondamentali prescrizioni sono state trasposte anche nel diritto nazionale ceco, nell’ambito del quale è stato stabilito che la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio comporta la nullità del contratto; nullità che deve essere fatta valere dal consumatore entro un termine prescrizionale triennale.

Ebbene, con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia è stata molto chiara in merito alla compatibilità della normativa ceca con le disposizioni della Direttiva 2008/48/CE, disponendo che, per realizzare una TUTELA EFFETTIVA DEL CONSUMATORE (PARTE DEBOLE DEL RAPPORTO, in situazione di inferiorità rispetto al professionista), è necessario che il giudice nazionale esamini d’ufficio il rispetto dell’obbligo di valutazione del merito creditizio da parte del creditore, di cui all’art. 8 della Direttiva medesima.

Inoltre, una volta accertata la violazione del suddetto obbligo, il giudice nazionale deve trarne tutte le conseguenze, applicando sanzioni “efficaci, proporzionate nonché dissuasive”, senza attendere che sia il consumatore ad eccepire la nullità entro tre anni dalla conclusione del contratto; cosa che peraltro potrebbe non avvenire per una mancanza di conoscenza da parte del consumatore stesso.

Insomma, ancora una volta la Corte si è pronunciata, interpretando la normativa comunitaria a favore e vantaggio del consumatore, grande protagonista e parte svantaggiata del rapporto di credito al consumo!

 

 

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