VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITA’ – MANCANZA DI ELEMENTO ESSENZIALE – NULLITA’ DEL MUTUO FONDIARIO – Tribunale di Pordenone, Sent. n. 120 del 17.2.2020

Segnalante
Avv. Raffaele Carbone
VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITA’ – MANCANZA DI ELEMENTO ESSENZIALE – NULLITA’ DEL MUTUO FONDIARIO – Tribunale di Pordenone, Sent. n. 120 del 17.2.2020

Numero Sentenza 120 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 17/02/2020

VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITA’ – MANCANZA DI ELEMENTO ESSENZIALE – NULLITA’ DEL MUTUO FONDIARIO – Tribunale di Pordenone, Sent. n. 120 del 17.2.2020

Segnalazione a cura dell’Avv. Raffaele Carbone del Foro di S. Maria Capua Vetere

 

Il Tribunale di Pordenone, con la recentissima sentenza, conferma l’ormai consolidato orientamento in materia di nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 385/1993, puntualizzando nuovamente che, la natura determinativa del contenuto del contratto propria del suddetto limite, comporta che la sua violazione non integri una mera norma di comportamento, ma incida sul contenuto del regolamento negoziale, venendo a mancare uno dei suoi elementi costitutivi, cioè quello del quantum della prestazione creditizia, con la conseguenza che, il precetto di cui all’art. 38 TUB è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell’oggetto del finanziamento fondiario eccessivo.

 

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Segnalante
Avv. Raffaele Carbone

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