Violazione dell’art. 39 D.P.R. 180/1950 e vessatorietà delle clausole contrattuali nel finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Sentenza n. 160 del 14 febbraio 2019.

Violazione dell’art. 39 D.P.R. 180/1950 e vessatorietà delle clausole contrattuali nel finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Sentenza n. 160 del 14 febbraio 2019.

Numero Sentenza 160 Anno Sentenza 2019 Data Sentenza 14/02/2019

Articolo pubblicato su “Il Caso.it”.

Segnalazione e massima a cura dell’avv. Oscar Sozzi.

La disposizione di cui all’art. 39 D.P.R. 180/1950 è una vera e propria norma imperativa, la cui osservanza, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1, è condizione di validità del contratto di finanziamento. La contrarietà a tale norma imperativa determina pertanto la nullità del contratto.

In favore di tale interpretazione, depongono sia l’inequivocabile tenore letterale della norma (“E’ vietato di contrarre una nuova cessione …”), sia la ratio della medesima, evidentemente finalizzata ad evitare situazioni di eccessivo indebitamento del consumatore.

All’invalidità del contratto, consegue l’onere della società bancaria di restituire all’attore quanto percepito a titolo di interessi e spese accessorie.

La specifica sottoscrizione della clausola, che prevede il mancato rimborso delle spese e dei premi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è di per sé insufficiente a dimostrare l’esistenza di una effettiva discussione sul punto fra le parti, fin dall’inizio delle trattative contrattuali. Ne discende la nullità di tale clausola ed il conseguente onere restitutorio delle spese e dei premi assicurativi inerenti al periodo contrattuale successivo all’estinzione medesima.

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