Commento a cura dell’avv. Mario Manzo del Foro di Salerno.
La Corte di legittimità smentisce quell’orientamento (assurdo) di alcuni giudici di merito, secondo cui il correntista sarebbe onerato della produzione in giudizio del contratto di conto corrente le cui condizioni contesta per violazione dell’art. 117 TUB o 1346 cc.
Secondo la S.C., pertanto, “se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l’onere della prova incombe sull’attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenienza scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l’onere sul convenuto (principio teorizzato frequentemente nella giurisprudenza di legittimità e applicato anche dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 13533 del 30/10/2001 sulla prova dell’inadempimento).
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Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. MARIO MANZO
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