Questi i principi affermati dal Collegio del Tribunale di Treviso all’interno del provvedimento di accoglimento totale del reclamo ex art.669-terdecies c.p.c. per illegittima segnalazione in Centrale Rischi della Banca d’Italia
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Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di una cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n. 24798/2020). Difatti l’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 cit. non dà contezza – nella sua ‘minima’ struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi. Mentre è principio ricevuto dalla giurisprudenza della Cassazione che chi si affermi successore della parte originaria a norma dell’art. 58 cit. ha l’onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco (per tutte, Cass. n. 5617/2020).
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La dichiarazione di avvenuta cessione della posizione in sofferenza imputabile alla cedente, trattandosi dunque di scrittura privata proveniente da un terzo estraneo alla lite, costituisce un mero indizio, che nel caso in esame non ha una valenza probatoria giuridicamente rilevante. Infatti nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti (ex multis, Cass. n. 6650/2020).
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Nel caso in esame certamente la prova testimoniale è inammissibile ex art. 2721.1 cc, formandone oggetto l’inclusione nella vicenda traslativa di un credito bancario di € 79.467,00 davanti al giudice della cautela, attraverso l’esplicito richiamo adesivo alla giurisprudenza di merito che valorizza tale ragione di inammissibilità
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La prova testimoniale non è ammissibile quando si deduca in giudizio una fattispecie negoziale che nell’attuale contesto socio-economico di regola viene realizzata per iscritto. Né vi sono le condizioni di applicabilità dell’eccezione ex art. 2724 n. 1 cc, perché il relativo principio di prova scritta deve consistere in uno scritto concretamente ascrivibile al reclamante, che ha invece contestato specificamente l’imputazione alla controparte del credito asseritamente ceduto
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Il periculum in mora sussiste su evidente base presuntiva (art. 2729.1 cc), perché una tale segnalazione del credito a sofferenza – secondo gli attuali, ordinari criteri statistici e di mercato – comporta un rilevante, imminente e irreparabile pericolo di compromissione sia dell’immagine imprenditoriale del soggetto segnalato, sia della concreta possibilità di esercizio dell’attività di impresa, alla quale infatti è immanente l’agevole accesso al credito, che verrebbe plausibilmente compromesso dalla percezione di inaffidabilità di un imprenditore segnalato
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AVV. FEDERICO PEDONESE
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