Con una pronuncia che non può che rivestire una notevole importanza tra gli operatori del settore”, IL TRIBUNALE DI SALERNO, nella persona del dott. Ricciardi Roberto è tornato a pronunciarsi in materia di anatocismo mostrando tutte le sue perplessità di fronte ad un iter legislativo che, nel modificare l’art. 120 TUB demanda ad un organo amministrativo il compito di “salvare” la prassi della capitalizzazione degli interessi passivi prevedendo una forma di “reciprocità” degli interessi passivi ed attivi di fatto inesistente.
Nello specifico il Giudice del Tribunale di Salerno, attraverso un convincente senso critico supportato da oggettive e puntuali argomentazioni logico-giuridiche, ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, se pur posta in essere in applicazione del principio di reciprocità statuito dalla Delibera CICR del Febbraio del 2000, qualora si configuri come una “reciprocità” SOLO “APPARENTE” e “FITTIZIA” non idonea a legittimare l’anatocismo ….” Invero, secondo l’On.Le Giudicante “..si può parlare di VERA RECIPROCITA’ solo quando, a parità di condizioni, si generano interessi sia dal lato attivo che da quello passivo del rapporto…”.
Tale circostanza, secondo il Giudice Ricciardi non si è stata ravvisata nella clausola contrattuale sottoposta alla sua attenzione “…ove modeste esposizioni debitorie generano interessi passivi, mentre modesti saldi attivi non generano alcun interesse attivo…”
In sostanza, secondo l’On. Le Giudicante la clausola esaminata è nulla in quanto , “…tradisce lo spirito della norma, voluta dal legislatore al fine di perequare le posizioni delle parti attenuando la posizione di “contraente forte” della Banca…”
Del resto la pronuncia del Giudice Ricciardi “CHIUDE IL CERCHIO” tracciato dalla Suprema Corte di Cassazione la quale con l’ordinanza del 10 febbraio 2022 n. 4321 I sez. Civile aveva statuito che “… la clausola che prevede la “pari periodicità“ di capitalizzazione degli interessi, contenuta nei contratti sottoposti alla disciplina di cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 ( attuativa della norma di cui all’art. 120 d.lgs 385/1993) non può ritenersi idonea a legittimare l’anatocismo, se, di fatto, è “sconfessata” dall’indicazione di un tasso di interesse effettivo annuo creditore identico a quello nominale…” .
Questa decisione sembra riaprire un aspetto importantissimo della contrattazione bancaria del tutto trascurata dal ceto forense prima e da quello giurisprudenziale poi, che, si spera, porterà finalmente beneficio ai correntisti che troppo spesso risultano “vessati” dalle decisioni dello stesso legislatore volte a paralizzare azioni giudiziarie e, dunque, a “SALVARE” il ceto bancario.
GIUDICE DOTT. ROBERTO RICCIARDI
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