La Suprema Corte con l’ordinanza in commento, ribadisce un principio fondamentale in materia di nullità del mutuo di scopo. Nel caso di specie, in un mutuo edilizio in cui la realizzazione degli immobili rappresenta lo scopo del finanziamento, se gli immobili risultano ultimati prima della concessione del mutuo, la causa del contratto non esiste e viene a mancare uno dei requisiti indispensabili per la validità. E’ quindi alla sussistenza o meno dello scopo dichiarato in contratto al momento della stipulazione che bisogna far riferimento e non già all’attuazione del risultato anche attraverso altri strumenti finanziari collegati negozialmente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
Commento a cura dell’Avv. Carmen Voria del Foro di Salerno
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Avv. Mario Manzo
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