Con questa interessante sentenza il Tribunale di Tivoli ha stabilito come il contratto di credito al consumo debba essere ricalcolato ai tassi sostitutivi bot qualora il taeg (tasso annuo effettivo globale) indicato in contratto, ossia il reale costo del finanziamento, non corrisponda a quello effettivamente applicato dalla finanziaria/banca. Capita spesso infatti che le banche si “dimentichino” di considerare nel costo complessivo assicurazioni, spese di gestione, ecc. ecc
Un’altra importante conferma dell’importanza di ricostruire, attraverso perizie econometriche, il reale dare avere e se le condizioni stipulate corrispondono a quelle applicate.
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