Segnalazione a cura dell’avv. Rosita Magazzeno.
Secondo l’orientamento condiviso in questa sede, anche nei contratti di mutuo l’indicazione di un ISC/TAEG inferiore a quello effettivo comporta l’applicazione della normativa prevista per i consumatori. Pertanto, l’errata indicazione dell’ISC costituisce una violazione dell’art. 117, comma VI del TUB, secondo cui sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche piu’ sfavorevoli di quelle pubblicizzate, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e, necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell’art. 117, comma VII del TUB (v. Trib. Chieti, n. 230 del 23 aprile 2015). In senso conforme Tribunale Roma Sentenza n. 18189 del 26 Settembre 2018, nella quale però si fa derivare, quale effetto, la restituzione o il non addebito di quelle spese non indicate ed eccedenti il TAEG effettivamente indicato, sempre sul presupposto, anch’esso condivisibile, che le disposizioni, previste espressamente per i contratti conclusi dai consumatori siano applicabili a qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento.
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Avvocato redazione ExparteDebitoris
AVV. ROSITA MAGAZZENO
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