Anatocismo vietato dal 01 Gennaio 2014. Tribunale di Milano, Sentenza del 13 Novembre 2018.

Anatocismo vietato dal 01 Gennaio 2014. Tribunale di Milano, Sentenza del 13 Novembre 2018.

Numero Sentenza 11394 Anno Sentenza 2018 Data Sentenza 13/11/2018

L’iniziativa che ha condotto alla sentenza n. 11394/2018 pronunciata dal Tribunale di Milano prendeva le mosse dalla ferma volontà da parte di un consumatore di denunciare il comportamento illegittimo tenuto da due famose banche in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati nell’ambito dei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

Tale comportamento si concretizzava, più nello specifico, nell’applicazione di interessi anatocistici che, per legge (successivamente al 1° gennaio 2014 per tutti i contratti di conto corrente ed apertura di credito con consumatori) sono annoverati come illegittimi e contrari agli interessi collettivi dei consumatori, per violazione, in particolare, dei principi di “correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali”.

Come tutti i casi, simili a quello in esame, in cui un istituto di credito si dimostra fautore di anatocismo, il Tribunale decideva di adottare ex art. 140 lett. b) d.lgs. 206/05 tutte le misure idonee ad eliminare gli effetti lesivi degli illeciti accertati.

In particolare, veniva inibita alle banche convenute la possibilità di dar corso a qualsiasi ulteriore forma di capitalizzazione degli interessi passivi con riferimento ai contratti in essere, con annesso riconoscimento del diritto di parte attrice ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente, eliminato ogni addebito per interessi anatocistici nel periodo di efficacia dei contratti (dal 2014 al 2016 compreso).

Il giudice fissava in 1000 euro la penale a carico delle banche per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel dispositivo, condannando le stesse al pagamento di tutte le spese del giudizio.

È importante sottolineare come pressoché tutti i giudici milanesi chiamati a pronunciarsi sull’argomento ripercorrano le “linee guida” ermeneutiche riferite da un po’ di anni a questa dal Tribunale di Milano in materia.

Non è la prima volta che in questo foro viene ribadita la necessità, al di là delle espressioni contraddittorie usate dal legislatore, di abolire una volta per tutte ogni più subdola forma di anatocismo nei contratti bancari. Si spera che questa traditio venga mantenuta e si diffonda in maniera ancora più capillare in tutta Italia.

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