Anche gli interessi anatocistici concorrono alla determinazione del TAEG. Tribunale di Bari, Sent. n. 2168 del 17 luglio 2020

Avv. Mario Manzo
Segnalante
Avv. Mario Manzo
Anche gli interessi anatocistici concorrono alla determinazione del TAEG. Tribunale di Bari, Sent. n. 2168 del 17 luglio 2020

Numero Sentenza 2168 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 17/07/2020

Nella sentenza in commento il Tribunale di Bari ha stabilito che il TEG FINANZIAMENTO per la verifica del superamento del TSU deve essere elaborato tenendo conto di tutti gli oneri connessi al rapporto contrattuale, ovvero di interessi corrispettivi, moratori, ANATOCISTICI, nonché di tutte le commissioni, spese e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore del mutuante, escluse soltanto quelle per imposte e tasse. In tal senso si era già espressa la dottrina prevalente (DOLMETTA) riconducendo anche gli INTERESSI ANATOCISTICI nell’ambito applicativo della Legge 108/1996 sulla base di alcune considerazioni svolte con particolare riferimento al tasso di mora. Infatti, tale dottrina evidenziava come l’art. 644 comma 4 c.p. comprendeva, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione del tasso di interesse usuraio, le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate alla erogazione del credito, tra i quali devono essere ricompresi anche gli INTERESSI ANATOCISTICI. Secondo DOLMETTA, “La dimostrazione della rilevanza usuraia dell’anatocismo prende avvio con la contestazione – invero di esperienza comune, di per sé stessa – che le relative clausole contrattuali integrano gli estremi della condizione economica: ai sensi e per gli effetti, tra l’altro, della norma dell’art. 116 TUB ( pubblicità delle condizioni economiche dei contratti bancari). Le medesime indicazioni della Banca d’Italia si manifestano univoche in proposito. Cfr., così, le Istruzioni di trasparenza del 29 luglio 2009 (p. 14): “qualora un contratto relativo a un’operazione… di finanziamento preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.

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