Applicazione dei tassi bot ex art. 117 tub in caso di discrasia tra l’ISC indicato nel contratto di mutuo e l’ISC superiore effettivamente applicato. Tribunale di Udine, 05 luglio 2018.

Applicazione dei tassi bot ex art. 117 tub in caso di discrasia tra l’ISC indicato nel contratto di mutuo e l’ISC superiore effettivamente applicato. Tribunale di Udine, 05 luglio 2018.

Numero Sentenza 894 Anno Sentenza 2018 Data Sentenza 05/07/2018

Secondo la Delibera CICR del 4 marzo 2003 (art. 9 comma 2, rubricato “informazione contrattuale”), l’obbligo di indicare l’ISC è indiscutibilmente applicabile ai contratti di mutuo.

L’ISC costituisce testualmente un’informazione contrattuale, e consente di individuare puntualmente, facilmente e senza sorprese, il costo effettivo di un finanziamento, nonché di paragonare più offerte in concorrenza; non vi sono dubbi sul fatto che l’ISC rappresenti un tasso, prezzo o condizione “pubblicizzato” mediante inserimento separato in contratto e che la sua natura di “indice sintetico” possa mostrarsi nei fatti meno favorevole dell’insieme dei prezzi e dei costi effettivamente a carico del cliente, in applicazione delle varie clausole contrattuali; la sua funzione è appunto quella di condensare in una percentuale unica una serie indefinita di costi e tassi che potrebbero essere dispersi nelle più varie clausole contrattuali.

Atteso che l’art. 117 comma 6 TUB prevede la nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati e che l’indicazione nel contratto di un ISC diverso ed inferiore a quello reale, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 15 marzo 2012, C-453/10, resa nel settore affine dei finanziamenti al consumo) è una pratica commerciale ingannevole, perché fornisce al cliente una falsa informazione quanto al costo complessivo del credito e, pertanto, al prezzo (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva n° 2005/29), si verifica la fattispecie di nullità prevista dalla legge allorquando l’ISC pubblicizzato è più favorevole di quanto effettivamente dovuto alla banca, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo.

Dovendo l’ISC rappresentare il costo effettivo dell’operazione concreta per il cliente, viola altresì la citata normativa il comportamento dell’intermediario che, in caso di mutuo a tasso variabile, esponga l’ISC tenendo conto dell’Euribor rilevato per valuta il primo giorno del mese di stipula del contratto anziché di quello (diverso e maggiore) del giorno di stipula ovvero di quello (sempre diverso e maggiore) forward atteso alla data di stipula, poiché per tale via si rappresenta un mero costo teorico del mutuo, uguale per tutto il mese in cui è avvenuta la pattuizione, a prescindere dalle condizioni concrete applicate (più onerose).

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