Cessione del V dello stipendio – La polizza assicurativa contestuale al finanziamento rientra nel calcolo del TEG, anche per i contratti ante 2010. Cass. 20 agosto 2020, n. 17466.

AVV. ROSITA MAGAZZENO
Avvocato redazione ExparteDebitoris
AVV. ROSITA MAGAZZENO
Cessione del V dello stipendio – La polizza assicurativa contestuale al finanziamento rientra nel calcolo del TEG, anche per i contratti ante 2010. Cass. 20 agosto 2020, n. 17466.

Numero Sentenza 17466 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 20/08/2020

La Cassazione aderendo al principio già affermato quasi in maniera granitica ha ribadito che la polizza assicurativa contestuale al finanziamento è da ritenersi connessa allo stesso, di conseguenza è da consierarsi “obbligatoria” ricompresa nel costo totale del credito. Principio valido anche per i contratti di cessione del quinto dello stipendio, stipulati precedentemente al 2010, ove le istruzioni di Banca d’Italia ne prevedevono l’esclusione.
AVV. ROSITA MAGAZZENO
Avvocato redazione ExparteDebitoris
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