Ancora una volta il Tribunale di Salerno e, precisamente il Dott. Mattia Caputo, ha sancito un principio che sembra trovare unanime riscontro nella giurisprudenza di merito e legittimità e, cioè che la cessionaria del credito deve dare prova documentale della cessione da parte della cedente, tale da legittimare il trasferimento del relativo credito, non essendo sufficiente la pubblicità data in Gazzetta Ufficiale.
Tanto premesso, il Dott. Caputo ha revocato il D.I. opposto accertando e dichiarando il difetto di titolarità del diritto di credito in capo al presunto cessionario. La sua carenza di legittimazione può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Sull’argomento, è di pregnante interesse la pronuncia resa dal Tribunale di Benevento – Sent. n. 1384/2018 del 07.08.2018 – che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 58 TUB e dell’art. 4 della L. n. 130/1999, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo al cessionario che non aveva provveduto all’annotazione dell’operazione di cartolarizzazione nel competente Registro delle Imprese cumulativamente all’adempimento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estratto di cessione.
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MARIO MANZO
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