Tribunale di Salerno, Sent. del 19.08.2020 – Cessione di credito – Non è sufficiente la pubblicità in Gazzetta Ufficiale – Revoca D.I. – Difetto di legittimazione della cessionaria.

MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
MARIO MANZO
Tribunale di Salerno, Sent. del 19.08.2020 – Cessione di credito – Non è sufficiente la pubblicità in Gazzetta Ufficiale – Revoca D.I. – Difetto di legittimazione della cessionaria.

Numero Sentenza 2084 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 19/08/2020

Ancora una volta il Tribunale di Salerno e, precisamente il Dott. Mattia Caputo, ha sancito un principio che sembra trovare unanime riscontro nella giurisprudenza di merito e legittimità e, cioè che la cessionaria del credito deve dare prova documentale della cessione da parte della cedente, tale da legittimare il trasferimento del relativo credito, non essendo sufficiente la pubblicità data in Gazzetta Ufficiale.

Tanto premesso, il Dott. Caputo ha revocato il D.I. opposto accertando e dichiarando il difetto di titolarità del diritto di credito in capo al presunto cessionario. La sua carenza di legittimazione può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Sull’argomento, è di pregnante interesse la pronuncia resa dal Tribunale di Benevento – Sent. n. 1384/2018 del 07.08.2018 – che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 58 TUB e dell’art. 4 della L. n. 130/1999, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo al cessionario che non aveva provveduto all’annotazione dell’operazione di cartolarizzazione nel competente Registro delle Imprese cumulativamente all’adempimento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estratto di cessione.

MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
MARIO MANZO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *