L’interesse alla protezione dei Consumatori è PUBBLICO – La Tutela Giurisdizionale del Consumatore deve essere EFFETTIVA al fine di garantire il rispetto dei diritti conferiti dalla Direttiva 93/13 . E’ compito del Giudice nazionale ovviare allo SQUILIBRIO tra professionista e Consumatore e si tratta di un obbligo – CGUE del 4.06.2020

Avv. Mario Manzo
Segnalante
Avv. Mario Manzo
L’interesse alla protezione dei Consumatori è PUBBLICO – La Tutela Giurisdizionale del Consumatore deve essere EFFETTIVA al fine di garantire il rispetto dei diritti conferiti dalla Direttiva 93/13 . E’ compito del Giudice nazionale ovviare allo SQUILIBRIO tra professionista e Consumatore e si tratta di un obbligo –  CGUE del 4.06.2020

Numero Sentenza 19 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 04/06/2020

La Corte di Giustizia Europea nella pronuncia in commento ha sottolineato la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, che si trovano in una posizione di inferiorità nei confronti dei professionisti per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che induce ad aderire alle condizioni predisposte unilateralmente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. In tale senso, la Corte ha statuito che la tutela che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori si estende ai casi in cui il consumatore che abbia stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva si astenga dall’invocare da un lato, il fatto che tale contratto rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva e, dall’altro, la natura abusiva della clausola in questione perché ignora i suoi diritti o perché viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un’azione giudiziaria comporterebbe. Con riferimento alla tutela giurisdizionale effettiva, qualora si ponga una questione in merito ad una norma procedurale nazionale che renda impossibile o eccessivamente gravosa l’applicazione del diritto dell’Unione, tale questione deve essere esaminata tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.Al fine di garantire la tutela voluta dalla direttiva in questione, la Corte ha sottolineato che la situazione di disuguaglianza tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo mediante un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale. Dunque, per giurisprudenza costante, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio, il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito dio applicazione della direttiva 93/13 ovviando allo squilibrio esistente tra  il consumatore e il professionista.

Avv. Mario Manzo
Segnalante
Avv. Mario Manzo

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