Fideiussione ” ABI ” Violazione normativa Antitrust – nullità rilevabile d’ufficio anche in Cassazione – Cass. Civ., 19 febbraio 2020, n. 4175, Rel. Fiecconi

Avv. Simona Magazzeno
Avvocato redazione ExparteDebitoris
Avv. Simona Magazzeno
Fideiussione ” ABI ” Violazione normativa Antitrust – nullità rilevabile d’ufficio anche in Cassazione – Cass. Civ., 19 febbraio 2020, n. 4175, Rel. Fiecconi

Numero Sentenza 4175 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 19/02/2020

 

La nullità della fideiussione redatta secondo il modello ABI puo’ essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità purchè sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti e, nel rispetto del contraddittorio.  Detto principio, espresso di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 4175 del 19.02.2020, trova riscontro nelle sentenze gemelle dei Giudici di Piazza Cavour pronunciatisi a Sezioni Unite   (sentenze n 26242 e 26243 del 2014) , con le quali si è stabilito che “ la domanda di accertamento della nullità contrattuale proposta, per la prima volta, in sede di appello è inammissibile ex art 345 comma primo cpc, salva la possibilità del Giudice investito del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, ex art  345 comma secondo cpc”.

D’altronde, il rilievo officioso della nullità contrattuale,  si fonda sulla necessità di assicurare interessi generali che non possono non essere tutelati  in ragione del rispetto di un dato meramente formale e, quindi, del principio dispositivo correlato al divieto  di ultrapetizione. Si tratta di interessi volti alla tutela dei contraenti deboli che vanno inevitabilmente a coincidere con valori costituzionalmente garantiti e rilevanti quali, il corretto funzionamento del mercato ex art 41 Cost. e l’uguaglianza dei contraenti  che si trovano in posizione asimmetrica . 

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Avv. Simona Magazzeno
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