La nullità della fideiussione redatta secondo il modello ABI puo’ essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità purchè sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti e, nel rispetto del contraddittorio. Detto principio, espresso di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 4175 del 19.02.2020, trova riscontro nelle sentenze gemelle dei Giudici di Piazza Cavour pronunciatisi a Sezioni Unite (sentenze n 26242 e 26243 del 2014) , con le quali si è stabilito che “ la domanda di accertamento della nullità contrattuale proposta, per la prima volta, in sede di appello è inammissibile ex art 345 comma primo cpc, salva la possibilità del Giudice investito del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, ex art 345 comma secondo cpc”.
D’altronde, il rilievo officioso della nullità contrattuale, si fonda sulla necessità di assicurare interessi generali che non possono non essere tutelati in ragione del rispetto di un dato meramente formale e, quindi, del principio dispositivo correlato al divieto di ultrapetizione. Si tratta di interessi volti alla tutela dei contraenti deboli che vanno inevitabilmente a coincidere con valori costituzionalmente garantiti e rilevanti quali, il corretto funzionamento del mercato ex art 41 Cost. e l’uguaglianza dei contraenti che si trovano in posizione asimmetrica .
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Avv. Simona Magazzeno
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